R.E.I.
Il REI è lo strumento normativo istituito dalla Regione Siciliana (Assessorato ai Beni Culturali) nel 2005 per dare attuazione alla Convenzione UNESCO del 2003 sul Patrimonio Culturale Immateriale mediante cui è possibile effettuare interventi di identificazione, registrazione, salvaguardia, promozione e fruizione delle Eredità Immateriali presenti nel territorio siciliano.
Articolazione del R.E.I.
Si sviluppa in R.E.I.(Registro delle Eredità Immateriali); R.E.I.S. (Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana); R.E.I.L. (Registro delle Eredità Immateriali di Interesse Locale) e R.E.I.M. (Registro delle Eredità Immateriali del Mediterraneo) ed è suddiviso in quattro Libri principali:
01
Libro dei Saperi:
Registra tecniche di produzione, materie prime e processi produttivi legati a prodotti tradizionali (es. artigianato, enogastronomia).
02
Libro delle Celebrazioni:
Iscrive riti, feste e manifestazioni popolari (religiose, lavorative, ecc.) che costituiscono espressione dell’identità locale.
03
Libro delle Espressioni:
Include espressioni artistiche, letterarie, musicali, minoranze linguistiche e “Luoghi” intesi come spazi culturali di riferimento per la comunità.
04
Libro dei Tesori Umani Viventi:
Iscrive persone, collettività o gruppi identificati come detentori unici di conoscenze e abilità indispensabili per la produzione del patrimonio immateriale.
Procedure di Registrazione
01
Richiesta:
Persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, possono fare richiesta di iscrizione tramite un apposito modulo indirizzato all’Ente territoriale di riferimento.
02
Istruttoria:
La Commissione Scientifica R.E.I.L., valuta l’ammissibilità della domanda e il merito dell’istanza.
03
Criteri di Selezione:
La valutazione si basa su criteri derivati dall’UNESCO, tra cui la conformità all’Art. 2 della Convenzione , l’iniziativa e il consenso attivo delle comunità e il contributo dell’iscrizione alla visibilità e alla consapevolezza del patrimonio.
04
Esiti:
Se la Commissione riconosce i requisiti, l’attività viene iscritta nel Registro; in caso contrario, l’istanza è rigettata. È prevista una verifica periodica dei requisiti (almeno ogni cinque anni).
